mercoledì 11 marzo 2020

DIRITTO SOVRASTORICO E DIRITTO STORICO, di Carlo Sarno




Carlo  Sarno

DIRITTO SOVRASTORICO E DIRITTO STORICO

Sommario :

INTRODUZIONE

I) - INTORNO AL TERMINE ' DIRITTO '


II) - IL CONCETTO DI SOVRASTORIA


III) - IL DIRITTO SOVRASTORICO



CONCLUSIONE



BIBLIOGRAFIA







A  Carlo d'Amico

Introduzione

Il diritto inteso in maniera tradizionale e che io chiamo 'storico' nasce , come ha ben evidenziato H. Kelsen , sempre all'interno di un ben definito rapporto di forze .  E' la forza che da la garanzia e la validità al sistema politico e giuridico vigente in una determinata epoca .
In questi brevi appunti si tenta di contrapporre al diritto storico ( sottomesso ad un solo sistema di riferimento politico-epocale ) un diritto che io chiamo ' sovrastorico ' per la sua capacità di svincolarsi da un unico sistema di riferimento epocale .
Il diritto sovrastorico , fondandosi sul concetto di sovrastoria che significa mediazione tra un tempo assoluto e un tempo relativo , viene delineato come il momento di passaggio da un diritto storico esplicantesi in norme esteriori prevalentemente coercitive , ad un diritto spirituale che si attualizza con norme interiori alla nostra coscienza , la quale assume responsabilmente e autonomamente le proprie direttive .
La Legge fondamentale è il rispetto dell'Amore di Dio .  Il diritto sovrastorico getta un ponte tra un diritto locale , limitato , ed un diritto globale coerente con tutta la legge evolutiva dell'universo fisico e spirituale .
Carlo Sarno , 1990







Capitolo  primo
INTORNO AL TERMINE ' DIRITTO '

Se chiediamo alla gente comune che si incontra passeggiando per le strade di una qualsiasi città cosa significa per loro ' diritto ' , ' legge ' , ' ordinamento giuridico ' , avremo più o meno queste risposte : ...ciò che deve essere osservato nel proprio agire , ...la norma per un comportamento civile , ...ciò che guida le nostre azioni nella società , ecc...
Tutte risposte che danno per certo la validità del diritto vigente .  Vedremo come , a questa prima e affrettata risposta , a seguito di semplici riflessioni nascano subito dei dubbi sulla validità delle norme giuridiche , sulla loro genesi , sul grado della loro dipendenza da un contesto particolare socio-politico ed etno-culturale .
La tesi che sarà portata avanti dall'autore è che la struttura del diritto è riposta nei concetti di ' unità nella varietà ' e di ' ordine sovrastorico ' , mentre il fondamento del ' diritto sovrastorico ' è l'amore di Dio e la sua Legge .   Tale ipotesi consente da un lato di tenere conto delle diverse e possibili particolarità giuridiche , dall'altro di condensare in una nozione fondamentale la matrice originaria ed unitaria del diritto .
Detto ciò , passiamo ad una utile panoramica su alcune definizioni date a riguardo del nostro termine dall'eccellente ' Vocabolario della lingua italiana ' edito dall' Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani .
 
Diritto :
1) - Che procede secondo una linea retta o , quando si tratti di una figura piana o solida a corpo allungato , che ha per asse una linea retta ; quindi , in genere , che non piega né da una parte né dall'altra ( contrapp. a curvo , storto , pendente ) .
2) - La parte diritta , intesa per lo più come la parte davanti di una superficie , o anche talora il lato giusto , sempre in contrapposizione a rovescio , e in senso proprio e fig. .
3) - In senso ampio , nel linguaggio letter. ( non quindi come termine tecnico del linguaggio giur. ) , ciò che è giusto , o è sentito o dovrebbe essere sentito come giusto , come appartenente cioè o improntato a quel complesso di principi morali che regolano i rapporti tra gli uomini uniti in società .
4) - Complesso ordinato di norme ( specificamente , nel linguaggio giur. , diritto oggettivo ) , variabili da tempo a tempo e da popolo a popolo , che prescrivono o vietano determinati atti e comportamenti , con lo scopo di regolare i fondamentali rapporti ( familiari , economici , politici ) su cui si regge l'organizzazione , la convivenza e la sopravvivenza della società , e disciplinare le relazioni intersoggettive , stabilendo insieme le sanzioni e gli altri mezzi adatti a impedire le azioni più dannose per il gruppo sociale e a prevenire o risolvere i conflitti e le tensioni che possono minacciare l'ordine , la pace e la sussistenza stessa del gruppo .
5) - Facoltà o pretesa , tutelata dalla legge , di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri ( specificamente , nel linguaggio giur. , diritto soggettivo ) ; spesso contrapposto al dovere .
6) - Per estens. , facoltà o pretesa giustificata da una norma morale , dalle consuetudini del vivere civile , dalla particolare posizione in cui una persona si trova , dalla speciale relazione che intercorre fra essa ed altre persone , ecc. .
 
A questo punto è opportuno aprire una parentesi sulla questione della ' fonte ' del diritto , su ciò che dà origine all'ordinamento giuridico .  Due sono i concetti alla base della genesi del diritto : la Forza e l'Ordine .
Tutta l'evoluzione del diritto di cui è testimone la storia registra i rapporti fra le forze esistenti e determinanti in un particolare momento nell'ambito della società : interessi economici , i principi religiosi e morali , le ideologie , la tradizione , ecc. .  
I sofisti constatando , già allora , che il diritto non era altro che la traduzione in norma di un rapporto di forza , misero a nudo tutta la relatività insita nel processo di normazione .  E' con i sofisti che nasce l'idea di un ' diritto positivo ' come insieme di particolari regole promanate da un particolare Stato che guidano un particolare comportamento degli uomini in una particolare società .
Ma , sempre dalla ' culla ' greca si levavano altri pensatori : Socrate , Platone , Aristotele , per i quali il diritto era soltanto un mezzo con cui rendere operanti in maniera oggettiva le norme morali .  Su questa idea nasce il fondamento del ' diritto naturale ' che troverà negli stoici , in Sant'Agostino , San Tommaso , Grozio ( tanto per citarne qualcuno ) degli strenui difensori .
Il diritto naturale ha origine nella coscienza dell'uomo come riflesso di un assoluto morale che è al di sopra del diritto positivo , rappresenta il principio superiore cui la legge stessa deve adeguarsi .
Ultimamente , dopo l'attacco del positivismo alle concezioni naturalistiche , a seguito dei crimini dell'ultima guerra mondiale risultati difficilmente punibili sul piano del diritto positivo , abbiamo avuto una ripresa del diritto naturale come l'unico in grado di condannare le atrocità della guerra ad un livello internazionale .
Comunque resta aperta la questione se il diritto è una creazione della mente umana , della ragione e quindi si evolve con essa , oppure se rappresenta l'ordine che sottende le cose , la realtà , e la cui origine e verità sfugge all'uomo , opure infine se il diritto ha origine da un principio superiore e imperscrutabile di origine divina .
Un tentativo illustre di soluzione a tale problematica recentemente lo dobbiamo ad Hans Kelsen .
Egli parte dal concetto che  " ...il diritto non può esistere senza forza e che ciò nondimeno non è identico alla forza ....... il diritto è un determinato ordinamento ( od organizzazione ) della forza ... " .   Continua poi ( sempre tratto dal suo libro ' Lineamenti di dottrina pura del diritto ' ) che  " ...una pluralità di norme forma un'unità , un sistema , un ordinamento quando la sua validità può essere ricondotta a un'unica norma come fondamento ultimo di questa validità . Questa norma fondamentale ( Grundnorm ) , come fonte comune , costituisce l'unità nella pluralità di tutte le norme che formano un ordinamento .   L'appartenenza di una norma a un determinato ordinamento dipende solo dal fatto che la sua validità possa essere ricondotta alla norma fondamentale che costituisce questo ordinamento... " .
In tal maniera , il fondamento di una norma è sempre un'altra norma , logicamente connessa , e mai una realtà che faccia deviare il diritto da se medesimo , trasportandolo ad esempio ad un livello metafisico .
Però il tentativo di Kelsen di una teoria pura del diritto , racchiusa nella sua perfetta logica , cade proprio nella sua chiave di volta , la ' norma fondamentale ' o ' Grundnorm ' , poiché il ciclo logico ( il serpente che si morde la coda ) è interrotto proprio dal problema dell'origine della ' norma fondamentale ' che per necessità dovrà generarsi da un sistema di valori esterno al diritto , dato che quest'ultimo nasce e ha validità a seguito dell'apparizione della  ' Grundnorm ' .
Un tentativo di soluzione del tutto diversa da quella del Kelsen e che è di molto precedente nel tempo è rappresentato dall'opera di Giambattista Vico : " Del principio unico e dell'unico fine del Diritto Universale " .
Egli considera la ' ragione ' che procede da necessità di natura e l' 'autorità' che deriva dal volere di chi comanda come fondamenti della giurisprudenza : in effetti si tratta rispettivamente dell'ordine e della forza .   Vico vuole dimostrare che " ...l'origine di ogni divina ed umana conoscenza ovvero i principi di tutte le scienze derivano da Dio ".
In particolare è interessante soffermarsi su come spiega l'importanza dell'idea dell'Ordine .  Egli dice che gli uomini hanno in comune alcune nozioni fondamentali dell' "eterno vero" senza le quali sarebbe impossibile la comunicazione : " ...chi non è , non ha attributi ; il tutto è maggiore della parte ; ognuno desidera di essere felice... Ma l'uomo non potrebbe aver comuni con gli altri le nozioni del vero , se non avesse con gli altri comune ancora l'idea dell'ordine ; che da questa idea e per tale idea la mente paragona gli attributi dell'ente col nulla ; regola e misura il tutto con la parte ; distingue un bene maggiore da un altro e sopra tutti reputa grandissimo la felicità .  E poiché questi veri sono eterni , come or ora dimostrammo ; eterna è l'idea dell'ordine... " .    Continua Vico argomentando che il corpo e le cose finite separano gli uomini mentre l'idea dell'ordine eterno , di una mente infinita che è Dio , congiunge ed unisce l'umanità .
E così ancora possiamo richiamare dalla storia ad esempio Tacito , a proposito del rapporto del diritto con il potere : " Id aequius , quod validius " , cioè  è più giusto chi è più forte , pensiero da cui deriva che la convivenza umana è frenata dal timore e che le leggi sono gli strumenti del potere per signoreggiare sulla ignorante ed inconsapevole moltitudine .
 
Dopo questi brevi richiami dalla storia del diritto , è giunto il momento di tornare a discutere sull'ipotesi centrale della nostra argomentazione .  Abbiamo detto che ciò che dà origine al diritto è la combinazione di ' forza ' e di ' ordine ' .  Tale binomio opera e si manifesta in vario modo a seconda delle situazioni .
Nel passato la forza che generava il diritto era molto più violenta e feroce , adeguata però alla maniera di vivere e di comportarsi di quell'epoca : si pensi ad esempio alle torture medioevali , oppure alle tremende punizioni degli antichi popoli orientali .  Oggi la forza opera in maniera più raffinata , abbinata ad un potere  che attraverso regole astratte incatena il popolo al suo volere , buono o cattivo che sia .
Anche l'ordine è passato per diverse concezioni socio-culturali , però nell'insieme il suo significato fondamentale non è mai mutato .
Emile Benveniste , famoso linguista , nel suo libro " Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee " affronta diversi termini fondamentali , tra cui il ' diritto ' .  Dopo aver specificato che la struttura generale della società si fonda su un insieme di norme che costituiscono il diritto e , dopo aver constatato che i termini per il diritto in uso nella civiltà indoeuropea sono particolari ad ogni lingua , va subito alla ricerca di quei concetti che ad un livello più generale possono attestare l'evoluzione dei termini di alcune forme comuni .
Il primo concetto che esamina è proprio quello di ' ordine ' . Così a riguardo si pronuncia Benveniste : " ...Si tratta di una nozione cardinale dell'universo giuridico e anche religioso e morale degli Indoeuropei : è l' 'ordine' che regola sia l'ordinamento dell'universo , il movimento degli astri , la periodicità delle stagioni e degli anni , sia i rapporti degli uomini e degli dei , infine degli uomini tra di loro . Niente di quello che riguarda l'uomo , nel mondo , sfugge all'impero dell' 'Ordine' .  E' dunque il fondamento sia religioso che morale di ogni società ; senza questo principio tutto tornerebbe nel caos... " .
Dopo questa esaltazione dell'ordine riandiamo al problema della forza , e vediamola dal punto di vista di José Gil , come da lui descritta nel libro " Un'antropologia delle forze " , in rapporto al passaggio delle società senza stato alle società statuali .
Emblematica questa sua argomentazione :" ...Lo Stato , non è noi . Il peggio è che non è ' loro ' ( una classe ) , non è più ' lui ' ( un re ) : la sua trascendenza si è infiltrata in maniera così insidiosa nella vita sociale che è divenuta immanente ad essa .  In questo senso , lo Stato è anche noi , e a tal punto d'oblio di noi stessi che ci sforziamo disperatamente di riconoscervi il nostro volto .  L'obbedienza alla sua legge è divenuta una sorta di destino del male minore  , al quale ci sottomettiamo... " .
Più avanti Gil illustra quelle che per lui sono le condizioni affinché sia possibile l'esistenza dello Stato :" ...a) che l'istanza politica detenga , da sola , il monopolio della violenza legittima , ossia il primato di diritto nell'esplicazione della sua potenza ;  b) che la relazione politica di ubbidienza prenda forma istituzionale , vale a dire che essa sia creata e fondata dal diritto ;  c) che l'organizzazione politica fondi la propria autorità sulla ' rappresentazione ' della società nel suo insieme ... " .
E' facile riconoscere in questi tre enunciati , rispettivamente , le tre sfere classiche della definizione dello Stato :  a) potenza ,  b) potere ,  c) autorità .
Poi Gil prosegue affrontando la questione del diritto dello Stato .  Per lui l'insieme della sfera giuridica è determinato dalla dinamica delle forze , condizione prima per l'esistenza del sociale .  Tale dinamica coincide con la lotta per l'esplicazione della propria potenza e quindi con il " diritto di lottare " che appare a Gil come il " diritto ai diritti " , come quel diritto senza il quale non se ne può esercitare nessun altro , indistruttibile perché naturale : " ...Se , per mezzo del diritto , io posso togliere la forza che permette di lottare , non posso però togliere il principio della lotta , poiché questo fonda il diritto : donde il diritto imperituro di ribellarsi contro il diritto che vieta di ribellarsi... " .
Quindi il diritto scaturisce dalla tensione tra la forza ed il riconoscimento del valore nella lotta .   Una volta che è avvenuto il riconoscimento del valore come potenza , si passa automaticamente dal concetto di forza a quello di diritto .  Una conseguenza nefasta , però , di tale concezione del diritto rapportato allo Stato e alla dinamica delle forze insite in esso , è che dal  ' diritto alla lotta ' ne deriva , attraverso un  ' diritto alla potenza ' e quindi un  ' diritto alla vittoria ' , un  ' diritto alla violenza ' per l'ottenimento del fine , cioè del riconoscimento sociale del proprio valore .
Io penso che una concezione così brutale e feroce del diritto sia accettabile solo in parte , e che non sia vero che l'unico legame per tenere insieme la comunità sia il timore e la violenza .  I rapporti intersoggettivi non si possono ridurre solo a quelli di potere , così come risulta riduttivo ricondurre tutti i rapporti sociali a quelli economici .
Esistono altri tipi di forze , più pacifiche ed efficaci , che fondandosi sull'amore conducono alla partecipazione sociale in maniera fraterna ed amichevole .  Comunque i punti di vista sono , come si vede , molteplici e diversificati .  Da parte nostra , come abbiamo già anticipato , si ritiene che il fondamento del diritto sia l'amore di Dio e la sua Legge .
L'amore è la forza positiva che promuove il diritto e l'armonia all'interno di esso mediante la legge che coincide con l'ordine e che sottende tutta la natura fisica e spirituale dell'universo . Basta girarsi intorno per vedere come tutti gli esseri esistenti sono relazionati tra loro , uniti da una forza attrattiva e legante che rende possibile la vita e la coesistenza .   Si pensi che nelle stesse strutture caotiche o dissipative , come ha ben osservato Ilya Prigogine , è possibile vedere scaturire sistemi ordinati di macrolivello , ovvero ad un grado di sistema superiore a quello in questione .  Per motivi di brevità non mi dilungo su tale importante ricerca ( strutture emergenti dal caos ) che sicuramente avrà modo , nel prossimo futuro , di farsi valere nella soluzione dei grandi perché dell'esistenza .
Certo è che con il termine ' ordine ' oggi non ci si riferisce più solo all'etimologia classica , ma il campo semantico di tale termine si è allargato alle diverse accezioni che provengono dalle scienze più avanzate , specialmente della termodinamica dei processi irreversibili .  E così anche il termine ' forza ' sicuramente subirà delle inflessioni semantiche che per il momento sono ancora impensabili , come per un uomo dell'ottocento era incredibile che la materia e l'energia fossero l'identica cosa .
Ma torniamo ora a quella che è secondo noi la struttura del diritto .  Prima abbiamo detto che la nostra ipotesi è che la struttura del diritto è data dai concetti di  ' unità nella varietà '  e  ' ordine sovrastorico ' .   E' opportuno , a questo punto , riepilogare un po' il tutto mediante un diagramma e , poi , chiarire brevemente i concetti costituenti la struttura .
Allora , come si evince dal diagramma , Dio è il principio universale che sottende tutte le entità , che contiene ed è contenuto da tutti gli esseri , cioè è in noi e tra noi .  Dio si manifesta mediante l'Amore e la Legge , che operano nei diversi livelli di evoluzione dell'universo in vario modo e grado di consapevolezza .
Dall'Amore e la Legge di Dio scaturisce il Diritto Sovrastorico , il quale ha un grado di generalità universale .  Per il momento anticipiamo solo che nel diritto sovrastorico agisce il principio di ' sincronicità universale ' , per cui più tempi di esistenza si uniscono e si fondono in riferimento alle diverse situazioni , pur conservando un respiro universale .
Il Diritto Sovrastorico si articola nei concetti operativi di ' unità nella varietà ' e di ' ordine sovrastorico ' , costituenti della struttura del diritto .  Allorché si particolarizzano questi due concetti operativi avviene la trasformazione dell'amore in ' forza particolare ' e della legge in ' ordine particolare ' .  Le trasformazioni possibili sono infinite , ed infiniti sono i casi che si possono presentare di forza e ordine particolare , e quindi di diritto storico .   Infatti , il Diritto Storico è sempre frutto di una forza e di un ordine particolare che lo convalidano soltanto per un ben determinato spazio/tempo dell'universo .
Terminata la panoramica sulla nostra ipotesi , possiamo descrivere sinteticamente il significato dei concetti strutturanti il diritto , sia storico che sovrastorico . 
Dunque , con  ' unità nella varietà ' intendiamo quella forza amalgamante che , senza togliere nulla alla libertà individuale dei singoli esseri , consente la comprensione e lo scambio reciproco , cioè crea il  ' campo comune ' affinché possano avvenire delle cose con un significato comprensibile per tutti .  L'unità nella varietà è un attributo dell'amore di Dio , con tutte le conseguenze che questo comporta .
Invece , l'ordine sovrastorico è un attributo della legge di Dio .  Ciò implica che l'ordine deve rapportarsi ai diversi tempi della evoluzione dell'universo e che non può ridursi ad un solo tempo .  L'ordine sovrastorico scaturisce dalla compresenza di più ordini storici .  L'ordine sovrastorico non è comprensibile se non si tengono presenti tutti i diversi livelli di realtà .
Ma , con queste ultime espressioni , siamo giunti all'argomento del prossimo capitolo : il concetto di sovrastoria .  Come vedremo tale concetto è rilevante per una nuova espansione del significato del diritto .
 
 







Capitolo  secondo
IL CONCETTO DI SOVRASTORIA

Sovrastoria è un termine che qui viene utilizzato con il significato che fu da me definito nel mio precedente libro :" Arte , Tempo e Simulazione " . 
Con tale studio si affrontò il problema del ' tempo ' . Si vide che il tempo solitamente era inteso in due maniere , distinte ed opposte .
Una prima , che vede il tempo inserito in una ben determinata struttura socio-politica-culturale che determina l'unico sistema di riferimento temporale entro cui ognuno si trova vincolato e pronto a subirne le variazioni epocali .
Una seconda , che vede invece il tempo come metafisico , trascendente , completamente distaccato dal reale ed inserito in un mondo ideale .
Entrambe le soluzioni estremizzano quella che è la reale essenza del tempo , una entità che non è né locale né globale , ma che interagisce con tutto l'universo concepibile .
Infatti : " ...il tempo sovrastorico getta un ponte tra l'assoluto e il relativo , pone l'uomo in una posizione intenzionale sovra-epocale che lo libera dalle remore storiche e dai condizionamenti epocali , che gli consente di ritrovare la sua volontà di essere , che gli rende possibile l'interazione con diversi sistemi di riferimento categoriali e la trasformazione di questi in un metasistema soggettivo che gli dà l'opportunità di realizzare il suo essere nell'esser-ci ... " .   Il tempo sovrastorico consente l'interazione tra i due livelli di realtà , quello assoluto e quello relativo , creando una fascia di interscambio , che coincide proprio con il luogo ove avviene la piena esplicazione dell'essere umano .
Ma , passiamo prima ad una ulteriore definizione ( sempre tratta dal libro sopra citato ) e poi ci soffermeremo sulla rilevanza del concetto di sovrastoria per il diritto .
La definizione è la seguente : " ...Il tempo sovrastorico è il tempo dell'uomo che si pone nell'intuizione del tempo in modo cosciente e intenzionale ; in altri termini , il manifestarsi del tempo sovrastorico corrisponde al salto da un tempo locale , che si reputa globale , a più tempi locali che determinano nelle loro interazioni un sistema globale sovraepocale intenzionale che può interagire con tutti i sistemi locali , compreso quello di partenza , in modo autonomo... " .
Tutti gli esseri che esistono in questo nostro universo sono costituiti da assoluto e relativo . Voler separare le due cose significa non tener conto della  ' profondità ' della realtà in cui viviamo .
Il diritto si pone anch'esso all'interno di questo binomio e , come un ago della bilancia , oscilla ora verso un polo ora verso l'altro .  Da una parte abbiamo la realtà locale del diritto , il suo campo ristretto di validità , dall'altra abbiamo un diritto naturale o divino , che si presuppone esteso a tutta l'umanità .
Il concetto di sovrastoria , relazionando tempi locali e tempi globali , dà la possibilità di svincolare le norme da un unico sistema di riferimento politico-economico-giuridico , e consente la contemporaneità di più sistemi giuridici ed addirittura la creazione di un nuovo sistema del diritto , più generale e onnicomprensivo , pur senza rifiutare la situazione particolare .
Il tempo storico incatena l'uomo e la sua capacità decisionale in un unico tempo epocale : le scelte ed i giudizi di valore risultano parziali e soffocati dalle pressioni ideologiche vigenti .
In realtà l'uomo soltanto in minima parte subisce l'influenza temporale : infatti ogni persona cosciente possiede una propria volontà del tempo e con la propria ragione , memoria , fantasia , è capace di creare altri sistemi di riferimento epocali , già esistiti o non ancora , in cui collocare il fondamento delle sue decisioni .
La vera realtà dell'uomo è sovrastorica , compresenza di più tempi in un solo tempo storico .  Quest'ultimo per tale motivo perde la sua assoluta linearità e genera all'interno del normale dinamismo evolutivo una proliferazione di universi temporali alternativi , che danno all'essere umano una originale libertà di scelta e di esistenza .   Con la sovrastoria è impossibile avere un individuo totalmente condizionato dal sistema ideologico epocale : avremo invece una persona che agisce con la sua volontà del tempo , costruendo sistemi di riferimento epocali mutevoli .
Tutto questo prelude al passaggio da un diritto esteriore , coercitivo , ad un diritto interiore , propositivo e direzionale .  Inoltre , mediante il concetto di sovrastoria , l'uomo pur non possedendo completamente la visione e conoscenza della Legge e dell'Amore di Dio , raggiunge un grado di consapevolezza maggiore .  Infatti , l'essere svincolati da un solo sistema di giudizio epocale , espande notevolmente l'orizzonte della coscienza giuridica , corroborando un nuovo senso della giustizia , non più limitato da un solo sistema di riferimento , bensì evoluto nella pluralità dei sistemi epocali ipotizzabili .
Concludendo , il concetto di sovrastoria è il superamento di un'unica e rigida prospettiva storica per il raggiungimento di una evolutiva  ' sincronicità sovraepocale ' , cioè della sintesi di sistemi di esistenza locali con sistemi di esistenza globali .
 
 







Capitolo  terzo
IL DIRITTO SOVRASTORICO

La tesi , enunciata già nel primo capitolo , è la seguente : " La Legge e l'Amore di Dio sono il fondamento del Diritto Sovrastorico , la cui struttura è costituita dai concetti di  ' ordine sovrastorico ' e  ' unità nella varietà ' " .
Nel diritto sovrastorico opera il principio di ' sincronicità universale ' , che ha un carattere evolutivo , per cui più tempi di esistenza si uniscono e si fondono per generare , rispetto una particolare situazione , un particolare sistema di riferimento categoriale sovraepocale .
Ciò assolve alla funzione fondamentale del diritto , che è quella di consentire ad ognuno la possibilità di affermare la propria personalità e di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della società .
Fino ad oggi il diritto , le norme , sono state intese e percepite dal popolo come un sistema coercitivo esteriore che vincola e punisce chi non rispetta il regolamento .  E' raro che qualcuno intraveda nel sistema giuridico odierno anche una giustiza adatta non solo a punire ma anche a premiare chi agisce in modo esemplare nel rispetto dell'umanità .
Dice a proposito P. Ubaldi nel libro ' La grande sintesi ' : " ...Il sistema delle leggi esteriori e formali ha dato tutto il suo rendimento . E' necessario passare al sistema delle leggi sostanziali interiori , che non funzionano per coazione e repressioni a-posteriori , ma per convinzione e prevenzione , che agiscono non dopo l'azione ma prima , alla radice dell'azione , nel campo delle cause e delle motivazioni... " .
Anticamente gli ebrei concepivano la legge come un  ' insegnamento ' dato da Dio agli uomini per regolare la propria condotta .  In seguito , con il Vangelo di Cristo , il rapporto tra gli uomini e la legge si modificò .
La legge , da esterna all'uomo e scolpita su tavole di pietra , divenne interiore , ' scritta in fondo ai cuori ' , in maniera tale che tutti la potevano conoscere .  Sempre per il Vangelo , sotto l'impulso dello Spirito Santo  anche i cuori cambieranno e , nel tempo , osserveranno le leggi e le disposizioni di Dio .  In tal maniera la legge giunge a compimento ad imitazione della perfezione di Dio .
L'ideale morale dei due comandamenti : 1) Amare Dio  e  2) Amare il prossimo come se stesso ,  sussiste riassunto nel  ' precetto dell'amore ' che rappresenta la pienezza della legge .  Attraverso la buona fede i credenti giungono alla giustizia .  La Legge e l'Amore di Dio , con il significato sopra descritto , sono intesi a fondamento del diritto sovrastorico .
Il diritto sovrastorico , in tale prospettiva evangelica , si pone come momento di passaggio da un diritto storico ( decisamente soggetto alle forze politiche contingenti , esteriore , coercitivo , per sua natura imperfetto e limitato ) ad un diritto divino ( soggetto solo a Dio ed alla sua perfetta legge di amore universale , interiore ma infinita ) .   Il diritto sovrastorico è consapevole che i tempi non sono ancora maturi per la realizzazione collettiva della legge evangelica e che , anche se essa è attuabile nella coscienza individuale , stenta a decollare nella coscienza collettiva .
Ciò è dovuto al regime di lotta e competizione cui è soggetta la nostra società , ancora divisa in tante nazioni che si contendono la ricchezza ed il potere su di un pianeta che nel frattempo rischia la morte ecologica ed il collasso energetico .  Ma tutto questo è dovuto anche all'immaturità della nostra coscienza , al suo essere ancora legata agli istinti aggressivi e violenti .  Comunque il tempo darà ragione alle forze positive in grado di preservare e assicurare la sopravvivenza dell'umanità .
In tale contesto il diritto sovrastorico mira ad un primo capovolgimento dell'unidirezionale diritto storico , tentando di giungere ad un diritto più generale già , per certi versi , interiore .
Il diritto sovrastorico non deve essere confuso con il diritto internazionale : mentre quest'ultimo mira a regolare i rapporti tra le nazioni ed a determinare i diritti universali dell'uomo partendo da un punto di vista storico unico ,  il primo attinge da tutte le epoche possibili ( passate , presenti , e future ) e da tutti i livelli di realtà ( fisici e spirituali ) in un'ottica in cui l'uomo non è il solo essere soggetto alla legge .
Infatti l'uomo partecipa di una realtà complessa con cui è interdipendente e non tenerne conto porta inevitabilmente alle catastrofi ecologiche contemporanee o a variegate schizofrenie della verità morale .  L'uomo è parte di un universo in cui agiscono determinati principi e leggi particolari che convergono poi tutti in una legge universale che è quella dell'amore reciproco .   Le leggi si sviluppano nei diversi livelli in vario modo e risulta opportuno agire all'unisono con tutto il sistema cosmico .
E' anche utile immaginare un futuro in cui gli esseri umani attueranno un'espansione galattica mediante voli iperspaziali condistorsioni dell'unico sistema storico di riferimento .  A tale aumento della complessità potrebbe essere indispensabile servirsi di un diritto sovrastorico , svincolato da una sola epoca di riferimento e generato dalla interazione di più sistemi epocali .  La maggiore apertura che seguirà all'applicazione del diritto sovrastorico farà sviluppare una nuova consapevolezza interiore del diritto universale , che nel tempo si uniformerà alla legge di amore di Dio .
Il diritto sovrastorico è già un diritto interiore in quanto nasce svincolato dal sistema epocale vigente , come sintesi di più sistemi locali che danno origine ad un nuovo sistema globale e che , pertanto , richiede un salto dalla realtà fisica a quella spirituale per consentire la consapevolezza di un libero sistema di riferimento sovraepocale .Tale applicazione del principio di  ' sincronicità universale ' agisce sia nella coscienza dell'individuo , sia nella coscienza della intera collettività .  Non ci si sente più solo parte di un'unica esistenza storica , ma comincia la sensazione di partecipare ad una armonia universale che ingloba tempo e spazio in un ordine sovrastorico che investe tutti i piani dell'esistenza .
Questo ordine sovrastorico non è esterno alle cose ma è compreso , sottende tutte le cose dando all'insieme l'unità senza perdere la varietà .  Così tutti gli esseri umani , tutte le entità dell'universo sono uniti da una medesima legge che non distrugge ma anzi alimenta la creatività e la diversità individuale .   Solo quando si procede contro l'ordine , contro l'unità sovrastorica , dobbiamo attenderci una reazione del sistema cosmico per riportare la situazione , con giustizia , all'armonia originaria .
Passiamo ora da questa visione generale del diritto sovrastorico ad una sua possibile applicazione particolare per esemplificarne il funzionamento e le potenzialità .
Ormai diamo per scontato che le elezioni elettorali , per esempio parlamentari , debbano investire una ben precisata classe di età e di persone con particolari attributi : che siano persone mature , ' esperti ' della vita , che abbiano un titolo , una famiglia , un passato autorevole , meglio ancora se politico , e così via .  Come si vede le elezioni sono minate alle fondamenta da pregiudizi storico-epocali : mentre il parlamento dovrebbe essere il luogo ove abbiamo tutti i rappresentanti del popolo , notiamo chiaramente che ciò avviene solo per una particolare classe di persone , con particolari attitudini e con una particolare età .  Risultato : appiattimento della varietà del popolo in una falsa unità rappresentata da un serioso apparato parlamentare .   Invece , basta guardarsi intorno per osservare che il popolo è costituito da bambini , adolescenti ,studenti , mamme , nonni , contadini , scienziati , artisti , inventori , ecc.  ecc. , tutte categorie mal rappresentate in parlamento .
Se prendiamo soltanto le categorie per età abbiamo che noi dovremmo avere in parlamento , per ben esprimere le esigenze del popolo , come minimo una rappresentanza di bambini , di adolescenti , insomma di tutte le età .  Ogni fascia di età ha proprie esigenze ed un proprio modo di vedere il mondo : nei nostri termini , un diverso sistema di riferimento categoriale epocale .  Ora , il diritto storico non consente , non prevede , l'interazione di più sistemi di riferimento e vincola tutto il popolo all'ordinamento di un'unica fascia di età .  Al contrario il diritto sovrastorico ammette e sostiene , col principio dell'unità nella varietà , la possibilità della compresenza di più sistemi di riferimento categoriali , che saranno poi integrati in un unico ordinamento sovrastorico , metacategoriale , congruente con la legge di amore di Dio .   Pensate un po' a quante belle leggi per i bambini sarebbero capaci di fare i loro rappresentanti , della stessa età , avendo la stessa scala di valori e gli stessi sogni e obiettivi !
Questo vuole essere un esempio di come il considerare diverse entità storiche individuali , all'interno di uno stesso sistema epocale , già comporta un cambiamento del modo di intendere il diritto .  Si pensi poi cosa può accadere nel campo sovrastorico generale !
Ogni individuo , ogni gruppo etno-culturale , ogni nazione , ogni pianeta ha un suo particolare sistema di riferimento categoriale epocale .
Un popolo con a capo un tiranno avrà una concezione del diritto legata al passato ed alle epoche con poteri governativi assoluti ; riprenderà vecchie tradizioni e usanze che convalideranno la forza e la coercizione a fondamento della legge .
Invece un popolo con a capo un profeta spirituale , ad esempio Gandhi , avrà un rinnovamento della concezione del diritto , anzi tenterà persino di attuare un sistema di valori spirituali legato all'amore e alla non-violenza , principi che avvicinano all'attuazione del Vangelo .
Oppure , un popolo che vorrà trasformare il proprio sistema legislativo non dovrà più sottomettersi alle restrittive condizioni del suo tempo storico ma , con lungimiranza , con lucidità scientifica , con la speranza nel progresso potrà ipotizzare dei sistemi epocali alternativi migliori del suo e determinare mediante inferenze sovraepocali un nuovo diritto , che noi chiamiamo sovrastorico , adeguato alle nuove potenzialità e ai nuovi obiettivi di sviluppo civile .
Con il diritto sovrastorico il sistema giuridico di un popolo diventa più flessibile e aperto alla sperimentazione di rapporti più evoluti e responsabili : il diritto diventa così propositivo e creativo e non più soltanto un rigido regolamento coercitivo .
L'ingresso del diritto sovrastorico nella storia lo abbiamo avuto nel passato con la Rivoluzione francese : impreparati gli uomini dell'epoca ad un tale evento ben presto degenerarono , ed i principi di libertà , uguaglianza e fraternità furono calpestati .  Comunque si posero le basi a tutti quei diritti che ancora oggi dobbiamo difendere e affermare concretamente .
Un altro ingresso sovrastorico nella storia , quello fondamentale per tutta l'umanità , è l'avvento del Vangelo .  Con Cristo il tempo ha incontrato l'eternità e l'uomo ha conosciuto la legge di amore di Dio :  il tempo escatologico si è rivelato nel tempo storico .
Mentre dapprima esisteva solo  " un individuo - inserito in una famiglia - inserito in uno stato " , ora abbiamo  " Dio - inserito nell'individuo - inserito in una famiglia - inserito in uno stato - inserito nella legge di amore di Dio " .
Dio comprende ed è compreso , ciò comporta una interazione omogenea di livelli diversi : l'oggettivo si incontra con il soggettivo , l'assoluto con il relativo .
Il diritto sovrastorico tende a far comprendere la manifestazione della legge di Dio ai diversi livelli di realtà , una legge interiore che è dentro di noi e che ci sostiene e ci dirige verso la buona azione se l'ascoltiamo .   Certo è che con l'attuazione del diritto sovrastorico diventerà molto più difficile per un'unica forza politica imporre agli altri la propria volontà , poiché al monismo totalitario con il concetto di sovrastoria si sostituisce il pluralismo democratico e la libertà sovrastorica .
Il diritto sovrastorico infrange la frontiera ( n - 1 ) dimensionale del tempo storico e riconnette pienamente l'individuo alla società , al cosmo e alla legge universale dell'amore di Dio .
La ricerca sulle modalità di attuazione del diritto sovrastorico è tutta da svolgere ed occorreranno anni e anni per perfezionare tale nuova maniera di intendere il diritto .
Esiste ( sviluppata da me nel libro ' Arte , tempo e simulazione ' ) una teoria della scienza cronologica in grado di consentire l'interazione sovrastorica di più sistemi di riferimento categoriali epocali , in grado di dare un'efficacia scientifica alla costruzione di nuovi sistemi di riferimento epocali per il diritto sovrastorico .
Comunque il discorso è aperto ed è in evoluzione e continua trasformazione , poiché il diritto sovrastorico deve essere sempre considerato come un momento teorico e giuridico di passaggio dal diritto storico all'attuazione della legge di amore di Dio .
Per tale motivo il metodo sovrastorico non teme l'imperfezione , ma fonda la sua validità proprio sulla capacità di superamento del diritto tradizionale e sulla possibilità che offre all'umanità di avvicinarsi maggiormente all'interiorizzazione della legge , svincolata da influenze locali , e di assaporare la giustizia riposta nell'Amore di Dio .
 
 









CONCLUSIONE

Come si è visto , lo scopo prefissato non è semplice : si tratta di sostituire nella nostra civiltà ad una legge esteriore prevalentemente repressiva , un nuovo concetto di legge interiore , orientativa per il comportamento umano .
Il Vangelo ha posto le basi perché questo avvenga : ora sta a noi aprire i cuori e recepire il messaggio .
Il diritto sovrastorico vuole essere un contributo in questa direzione , cerca di promuovere lo sganciamento della legge da un parziale sistema locale storico e di aprire la mente umana alla possibilità di un comportamento che può scaturire da una realtà più complessa , sovrastorica , che ha alla base più sistemi di riferimento epocali e , quindi , una maggiore obiettività e verità .
Spero che l'idea ( da sviluppare ) di un diritto sovrastorico si possa rivelare utile , nel prossimo futuro , per spianare la strada alla realizzazione di un diritto spirituale universale .
Carlo  Sarno
 
 



 










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FONTE : Saggio  " Diritto sovrastorico e diritto storico " , di Carlo Sarno , scritto nel 1990 dopo la caduta del " muro " di Berlino .






















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