Carlo Sarno
DIRITTO SOVRASTORICO E DIRITTO
STORICO
Sommario :
INTRODUZIONE
I) - INTORNO AL TERMINE ' DIRITTO '
II) - IL CONCETTO DI SOVRASTORIA
III) - IL DIRITTO SOVRASTORICO
CONCLUSIONE
BIBLIOGRAFIA
A Carlo d'Amico
Introduzione
Il diritto inteso in maniera tradizionale e che io
chiamo 'storico' nasce , come ha ben evidenziato H. Kelsen , sempre all'interno
di un ben definito rapporto di forze . E' la forza che da la garanzia e la
validità al sistema politico e giuridico vigente in una determinata epoca .
In questi brevi appunti si tenta di contrapporre al
diritto storico ( sottomesso ad un solo sistema di riferimento politico-epocale
) un diritto che io chiamo ' sovrastorico ' per la sua capacità di svincolarsi
da un unico sistema di riferimento epocale .
Il diritto sovrastorico , fondandosi sul concetto di
sovrastoria che significa mediazione tra un tempo assoluto e un tempo relativo ,
viene delineato come il momento di passaggio da un diritto storico esplicantesi
in norme esteriori prevalentemente coercitive , ad un diritto spirituale che si
attualizza con norme interiori alla nostra coscienza , la quale assume
responsabilmente e autonomamente le proprie direttive .
La Legge fondamentale è il rispetto dell'Amore di
Dio . Il diritto sovrastorico getta un ponte tra un diritto locale ,
limitato , ed un diritto globale coerente con tutta la legge evolutiva
dell'universo fisico e spirituale .
Carlo Sarno , 1990
Capitolo primo
INTORNO AL TERMINE ' DIRITTO '
Se chiediamo alla gente comune che si incontra
passeggiando per le strade di una qualsiasi città cosa significa per loro '
diritto ' , ' legge ' , ' ordinamento giuridico ' , avremo più o meno queste
risposte : ...ciò che deve essere osservato nel proprio agire , ...la norma per
un comportamento civile , ...ciò che guida le nostre azioni nella società ,
ecc...
Tutte risposte che danno per certo la validità del
diritto vigente . Vedremo come , a questa prima e affrettata risposta , a
seguito di semplici riflessioni nascano subito dei dubbi sulla validità delle
norme giuridiche , sulla loro genesi , sul grado della loro dipendenza da un
contesto particolare socio-politico ed etno-culturale .
La tesi che sarà portata avanti dall'autore è che la
struttura del diritto è riposta nei concetti di ' unità nella varietà ' e di '
ordine sovrastorico ' , mentre il fondamento del ' diritto sovrastorico ' è
l'amore di Dio e la sua Legge . Tale ipotesi consente da un lato di
tenere conto delle diverse e possibili particolarità giuridiche , dall'altro di
condensare in una nozione fondamentale la matrice originaria ed unitaria del
diritto .
Detto ciò , passiamo ad una utile panoramica su
alcune definizioni date a riguardo del nostro termine dall'eccellente '
Vocabolario della lingua italiana ' edito dall' Istituto dell'Enciclopedia
Italiana fondata da G. Treccani .
Diritto :
1) - Che procede secondo una linea retta o , quando
si tratti di una figura piana o solida a corpo allungato , che ha per asse una
linea retta ; quindi , in genere , che non piega né da una parte né dall'altra (
contrapp. a curvo , storto , pendente ) .
2) - La parte diritta , intesa per lo più come la
parte davanti di una superficie , o anche talora il lato giusto , sempre in
contrapposizione a rovescio , e in senso proprio e fig. .
3) - In senso ampio , nel linguaggio letter. ( non
quindi come termine tecnico del linguaggio giur. ) , ciò che è giusto , o è
sentito o dovrebbe essere sentito come giusto , come appartenente cioè o
improntato a quel complesso di principi morali che regolano i rapporti tra gli
uomini uniti in società .
4) - Complesso ordinato di norme ( specificamente ,
nel linguaggio giur. , diritto oggettivo ) , variabili da tempo a tempo e da
popolo a popolo , che prescrivono o vietano determinati atti e comportamenti ,
con lo scopo di regolare i fondamentali rapporti ( familiari , economici ,
politici ) su cui si regge l'organizzazione , la convivenza e la sopravvivenza
della società , e disciplinare le relazioni intersoggettive , stabilendo insieme
le sanzioni e gli altri mezzi adatti a impedire le azioni più dannose per il
gruppo sociale e a prevenire o risolvere i conflitti e le tensioni che possono
minacciare l'ordine , la pace e la sussistenza stessa del gruppo .
5) - Facoltà o pretesa , tutelata dalla legge , di
un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri (
specificamente , nel linguaggio giur. , diritto soggettivo ) ; spesso
contrapposto al dovere .
6) - Per estens. , facoltà o pretesa giustificata da
una norma morale , dalle consuetudini del vivere civile , dalla particolare
posizione in cui una persona si trova , dalla speciale relazione che intercorre
fra essa ed altre persone , ecc. .
A questo punto è opportuno aprire una parentesi
sulla questione della ' fonte ' del diritto , su ciò che dà origine
all'ordinamento giuridico . Due sono i concetti alla base della genesi del
diritto : la Forza e l'Ordine .
Tutta l'evoluzione del diritto di cui è testimone la
storia registra i rapporti fra le forze esistenti e determinanti in un
particolare momento nell'ambito della società : interessi economici , i principi
religiosi e morali , le ideologie , la tradizione , ecc. .
I sofisti constatando , già allora , che il diritto
non era altro che la traduzione in norma di un rapporto di forza , misero a nudo
tutta la relatività insita nel processo di normazione . E' con i sofisti
che nasce l'idea di un ' diritto positivo ' come insieme di particolari regole
promanate da un particolare Stato che guidano un particolare comportamento degli
uomini in una particolare società .
Ma , sempre dalla ' culla ' greca si levavano altri
pensatori : Socrate , Platone , Aristotele , per i quali il diritto era soltanto
un mezzo con cui rendere operanti in maniera oggettiva le norme morali .
Su questa idea nasce il fondamento del ' diritto naturale ' che troverà negli
stoici , in Sant'Agostino , San Tommaso , Grozio ( tanto per citarne qualcuno )
degli strenui difensori .
Il diritto naturale ha origine nella coscienza
dell'uomo come riflesso di un assoluto morale che è al di sopra del diritto
positivo , rappresenta il principio superiore cui la legge stessa deve adeguarsi
.
Ultimamente , dopo l'attacco del positivismo alle
concezioni naturalistiche , a seguito dei crimini dell'ultima guerra mondiale
risultati difficilmente punibili sul piano del diritto positivo , abbiamo avuto
una ripresa del diritto naturale come l'unico in grado di condannare le atrocità
della guerra ad un livello internazionale .
Comunque resta aperta la questione se il diritto è
una creazione della mente umana , della ragione e quindi si evolve con essa ,
oppure se rappresenta l'ordine che sottende le cose , la realtà , e la cui
origine e verità sfugge all'uomo , opure infine se il diritto ha origine da un
principio superiore e imperscrutabile di origine divina .
Un tentativo illustre di soluzione a tale
problematica recentemente lo dobbiamo ad Hans Kelsen .
Egli parte dal concetto che " ...il diritto
non può esistere senza forza e che ciò nondimeno non è identico alla forza
....... il diritto è un determinato ordinamento ( od organizzazione ) della
forza ... " . Continua poi ( sempre tratto dal suo libro '
Lineamenti di dottrina pura del diritto ' ) che " ...una pluralità di
norme forma un'unità , un sistema , un ordinamento quando la sua validità può
essere ricondotta a un'unica norma come fondamento ultimo di questa validità .
Questa norma fondamentale ( Grundnorm ) , come fonte comune , costituisce
l'unità nella pluralità di tutte le norme che formano un ordinamento .
L'appartenenza di una norma a un determinato ordinamento dipende solo dal fatto
che la sua validità possa essere ricondotta alla norma fondamentale che
costituisce questo ordinamento... " .
In tal maniera , il fondamento di una norma è sempre
un'altra norma , logicamente connessa , e mai una realtà che faccia deviare il
diritto da se medesimo , trasportandolo ad esempio ad un livello metafisico .
Però il tentativo di Kelsen di una teoria pura del
diritto , racchiusa nella sua perfetta logica , cade proprio nella sua chiave di
volta , la ' norma fondamentale ' o ' Grundnorm ' , poiché il ciclo logico ( il
serpente che si morde la coda ) è interrotto proprio dal problema dell'origine
della ' norma fondamentale ' che per necessità dovrà generarsi da un sistema di
valori esterno al diritto , dato che quest'ultimo nasce e ha validità a seguito
dell'apparizione della ' Grundnorm ' .
Un tentativo di soluzione del tutto diversa da
quella del Kelsen e che è di molto precedente nel tempo è rappresentato
dall'opera di Giambattista Vico : " Del principio unico e dell'unico fine del
Diritto Universale " .
Egli considera la ' ragione ' che procede da
necessità di natura e l' 'autorità' che deriva dal volere di chi comanda come
fondamenti della giurisprudenza : in effetti si tratta rispettivamente
dell'ordine e della forza . Vico vuole dimostrare che " ...l'origine
di ogni divina ed umana conoscenza ovvero i principi di tutte le scienze
derivano da Dio ".
In particolare è interessante soffermarsi su come
spiega l'importanza dell'idea dell'Ordine . Egli dice che gli uomini hanno
in comune alcune nozioni fondamentali dell' "eterno vero" senza le quali sarebbe
impossibile la comunicazione : " ...chi non è , non ha attributi ; il tutto è
maggiore della parte ; ognuno desidera di essere felice... Ma l'uomo non
potrebbe aver comuni con gli altri le nozioni del vero , se non avesse con gli
altri comune ancora l'idea dell'ordine ; che da questa idea e per tale idea la
mente paragona gli attributi dell'ente col nulla ; regola e misura il tutto con
la parte ; distingue un bene maggiore da un altro e sopra tutti reputa
grandissimo la felicità . E poiché questi veri sono eterni , come or ora
dimostrammo ; eterna è l'idea dell'ordine... " . Continua Vico
argomentando che il corpo e le cose finite separano gli uomini mentre l'idea
dell'ordine eterno , di una mente infinita che è Dio , congiunge ed unisce
l'umanità .
E così ancora possiamo richiamare dalla storia ad
esempio Tacito , a proposito del rapporto del diritto con il potere : " Id
aequius , quod validius " , cioè è più giusto chi è più forte , pensiero
da cui deriva che la convivenza umana è frenata dal timore e che le leggi sono
gli strumenti del potere per signoreggiare sulla ignorante ed inconsapevole
moltitudine .
Dopo questi brevi richiami dalla storia del diritto
, è giunto il momento di tornare a discutere sull'ipotesi centrale della nostra
argomentazione . Abbiamo detto che ciò che dà origine al diritto è la
combinazione di ' forza ' e di ' ordine ' . Tale binomio opera e si
manifesta in vario modo a seconda delle situazioni .
Nel passato la forza che generava il diritto era
molto più violenta e feroce , adeguata però alla maniera di vivere e di
comportarsi di quell'epoca : si pensi ad esempio alle torture medioevali ,
oppure alle tremende punizioni degli antichi popoli orientali . Oggi la
forza opera in maniera più raffinata , abbinata ad un potere che
attraverso regole astratte incatena il popolo al suo volere , buono o cattivo
che sia .
Anche l'ordine è passato per diverse concezioni
socio-culturali , però nell'insieme il suo significato fondamentale non è mai
mutato .
Emile Benveniste , famoso linguista , nel suo libro
" Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee " affronta diversi termini
fondamentali , tra cui il ' diritto ' . Dopo aver specificato che la
struttura generale della società si fonda su un insieme di norme che
costituiscono il diritto e , dopo aver constatato che i termini per il diritto
in uso nella civiltà indoeuropea sono particolari ad ogni lingua , va subito
alla ricerca di quei concetti che ad un livello più generale possono attestare
l'evoluzione dei termini di alcune forme comuni .
Il primo concetto che esamina è proprio quello di '
ordine ' . Così a riguardo si pronuncia Benveniste : " ...Si tratta di una
nozione cardinale dell'universo giuridico e anche religioso e morale degli
Indoeuropei : è l' 'ordine' che regola sia l'ordinamento dell'universo , il
movimento degli astri , la periodicità delle stagioni e degli anni , sia i
rapporti degli uomini e degli dei , infine degli uomini tra di loro . Niente di
quello che riguarda l'uomo , nel mondo , sfugge all'impero dell' 'Ordine' .
E' dunque il fondamento sia religioso che morale di ogni società ; senza questo
principio tutto tornerebbe nel caos... " .
Dopo questa esaltazione dell'ordine riandiamo al
problema della forza , e vediamola dal punto di vista di José Gil , come da lui
descritta nel libro " Un'antropologia delle forze " , in rapporto al passaggio
delle società senza stato alle società statuali .
Emblematica questa sua argomentazione :" ...Lo Stato
, non è noi . Il peggio è che non è ' loro ' ( una classe ) , non è più ' lui '
( un re ) : la sua trascendenza si è infiltrata in maniera così insidiosa nella
vita sociale che è divenuta immanente ad essa . In questo senso , lo Stato
è anche noi , e a tal punto d'oblio di noi stessi che ci sforziamo
disperatamente di riconoscervi il nostro volto . L'obbedienza alla sua
legge è divenuta una sorta di destino del male minore , al quale ci
sottomettiamo... " .
Più avanti Gil illustra quelle che per lui sono le
condizioni affinché sia possibile l'esistenza dello Stato :" ...a) che l'istanza
politica detenga , da sola , il monopolio della violenza legittima , ossia il
primato di diritto nell'esplicazione della sua potenza ; b) che la
relazione politica di ubbidienza prenda forma istituzionale , vale a dire che
essa sia creata e fondata dal diritto ; c) che l'organizzazione politica
fondi la propria autorità sulla ' rappresentazione ' della società nel suo
insieme ... " .
E' facile riconoscere in questi tre enunciati ,
rispettivamente , le tre sfere classiche della definizione dello Stato :
a) potenza , b) potere , c) autorità .
Poi Gil prosegue affrontando la questione del
diritto dello Stato . Per lui l'insieme della sfera giuridica è
determinato dalla dinamica delle forze , condizione prima per l'esistenza del
sociale . Tale dinamica coincide con la lotta per l'esplicazione della
propria potenza e quindi con il " diritto di lottare " che appare a Gil come il
" diritto ai diritti " , come quel diritto senza il quale non se ne può
esercitare nessun altro , indistruttibile perché naturale : " ...Se , per mezzo
del diritto , io posso togliere la forza che permette di lottare , non posso
però togliere il principio della lotta , poiché questo fonda il diritto : donde
il diritto imperituro di ribellarsi contro il diritto che vieta di ribellarsi...
" .
Quindi il diritto scaturisce dalla tensione tra la
forza ed il riconoscimento del valore nella lotta . Una volta che è
avvenuto il riconoscimento del valore come potenza , si passa automaticamente
dal concetto di forza a quello di diritto . Una conseguenza nefasta , però
, di tale concezione del diritto rapportato allo Stato e alla dinamica delle
forze insite in esso , è che dal ' diritto alla lotta ' ne deriva ,
attraverso un ' diritto alla potenza ' e quindi un ' diritto alla
vittoria ' , un ' diritto alla violenza ' per l'ottenimento del fine ,
cioè del riconoscimento sociale del proprio valore .
Io penso che una concezione così brutale e feroce
del diritto sia accettabile solo in parte , e che non sia vero che l'unico
legame per tenere insieme la comunità sia il timore e la violenza . I
rapporti intersoggettivi non si possono ridurre solo a quelli di potere , così
come risulta riduttivo ricondurre tutti i rapporti sociali a quelli economici .
Esistono altri tipi di forze , più pacifiche ed
efficaci , che fondandosi sull'amore conducono alla partecipazione sociale in
maniera fraterna ed amichevole . Comunque i punti di vista sono , come si
vede , molteplici e diversificati . Da parte nostra , come abbiamo già
anticipato , si ritiene che il fondamento del diritto sia l'amore di Dio e la
sua Legge .
L'amore è la forza positiva che promuove il diritto
e l'armonia all'interno di esso mediante la legge che coincide con l'ordine e
che sottende tutta la natura fisica e spirituale dell'universo . Basta girarsi
intorno per vedere come tutti gli esseri esistenti sono relazionati tra loro ,
uniti da una forza attrattiva e legante che rende possibile la vita e la
coesistenza . Si pensi che nelle stesse strutture caotiche o
dissipative , come ha ben osservato Ilya Prigogine , è possibile vedere
scaturire sistemi ordinati di macrolivello , ovvero ad un grado di sistema
superiore a quello in questione . Per motivi di brevità non mi dilungo su
tale importante ricerca ( strutture emergenti dal caos ) che sicuramente avrà
modo , nel prossimo futuro , di farsi valere nella soluzione dei grandi perché
dell'esistenza .
Certo è che con il termine ' ordine ' oggi non ci si
riferisce più solo all'etimologia classica , ma il campo semantico di tale
termine si è allargato alle diverse accezioni che provengono dalle scienze più
avanzate , specialmente della termodinamica dei processi irreversibili . E
così anche il termine ' forza ' sicuramente subirà delle inflessioni semantiche
che per il momento sono ancora impensabili , come per un uomo dell'ottocento era
incredibile che la materia e l'energia fossero l'identica cosa .
Ma torniamo ora a quella che è secondo noi la
struttura del diritto . Prima abbiamo detto che la nostra ipotesi è che la
struttura del diritto è data dai concetti di ' unità nella varietà '
e ' ordine sovrastorico ' . E' opportuno , a questo punto ,
riepilogare un po' il tutto mediante un diagramma e , poi , chiarire brevemente
i concetti costituenti la struttura .
Allora , come si evince dal diagramma , Dio è il
principio universale che sottende tutte le entità , che contiene ed è contenuto
da tutti gli esseri , cioè è in noi e tra noi . Dio si manifesta mediante
l'Amore e la Legge , che operano nei diversi livelli di evoluzione dell'universo
in vario modo e grado di consapevolezza .
Dall'Amore e la Legge di Dio scaturisce il Diritto
Sovrastorico , il quale ha un grado di generalità universale . Per il
momento anticipiamo solo che nel diritto sovrastorico agisce il principio di '
sincronicità universale ' , per cui più tempi di esistenza si uniscono e si
fondono in riferimento alle diverse situazioni , pur conservando un respiro
universale .
Il Diritto Sovrastorico si articola nei concetti
operativi di ' unità nella varietà ' e di ' ordine sovrastorico ' , costituenti
della struttura del diritto . Allorché si particolarizzano questi due
concetti operativi avviene la trasformazione dell'amore in ' forza particolare '
e della legge in ' ordine particolare ' . Le trasformazioni possibili sono
infinite , ed infiniti sono i casi che si possono presentare di forza e ordine
particolare , e quindi di diritto storico . Infatti , il Diritto
Storico è sempre frutto di una forza e di un ordine particolare che lo
convalidano soltanto per un ben determinato spazio/tempo dell'universo .
Terminata la panoramica sulla nostra ipotesi ,
possiamo descrivere sinteticamente il significato dei concetti strutturanti il
diritto , sia storico che sovrastorico .
Dunque , con ' unità nella varietà '
intendiamo quella forza amalgamante che , senza togliere nulla alla libertà
individuale dei singoli esseri , consente la comprensione e lo scambio reciproco
, cioè crea il ' campo comune ' affinché possano avvenire delle cose con
un significato comprensibile per tutti . L'unità nella varietà è un
attributo dell'amore di Dio , con tutte le conseguenze che questo comporta .
Invece , l'ordine sovrastorico è un attributo della
legge di Dio . Ciò implica che l'ordine deve rapportarsi ai diversi tempi
della evoluzione dell'universo e che non può ridursi ad un solo tempo .
L'ordine sovrastorico scaturisce dalla compresenza di più ordini storici .
L'ordine sovrastorico non è comprensibile se non si tengono presenti tutti i
diversi livelli di realtà .
Ma , con queste ultime espressioni , siamo giunti
all'argomento del prossimo capitolo : il concetto di sovrastoria . Come
vedremo tale concetto è rilevante per una nuova espansione del significato del
diritto .
Capitolo secondo
IL CONCETTO DI SOVRASTORIA
Sovrastoria è un termine che qui viene utilizzato
con il significato che fu da me definito nel mio precedente libro :" Arte ,
Tempo e Simulazione " .
Con tale studio si affrontò il problema del ' tempo
' . Si vide che il tempo solitamente era inteso in due maniere , distinte ed
opposte .
Una prima , che vede il tempo inserito in una ben
determinata struttura socio-politica-culturale che determina l'unico sistema di
riferimento temporale entro cui ognuno si trova vincolato e pronto a subirne le
variazioni epocali .
Una seconda , che vede invece il tempo come
metafisico , trascendente , completamente distaccato dal reale ed inserito in un
mondo ideale .
Entrambe le soluzioni estremizzano quella che è la
reale essenza del tempo , una entità che non è né locale né globale , ma che
interagisce con tutto l'universo concepibile .
Infatti : " ...il tempo sovrastorico getta un ponte
tra l'assoluto e il relativo , pone l'uomo in una posizione intenzionale
sovra-epocale che lo libera dalle remore storiche e dai condizionamenti epocali
, che gli consente di ritrovare la sua volontà di essere , che gli rende
possibile l'interazione con diversi sistemi di riferimento categoriali e la
trasformazione di questi in un metasistema soggettivo che gli dà l'opportunità
di realizzare il suo essere nell'esser-ci ... " . Il tempo
sovrastorico consente l'interazione tra i due livelli di realtà , quello
assoluto e quello relativo , creando una fascia di interscambio , che coincide
proprio con il luogo ove avviene la piena esplicazione dell'essere umano .
Ma , passiamo prima ad una ulteriore definizione (
sempre tratta dal libro sopra citato ) e poi ci soffermeremo sulla rilevanza del
concetto di sovrastoria per il diritto .
La definizione è la seguente : " ...Il tempo
sovrastorico è il tempo dell'uomo che si pone nell'intuizione del tempo in modo
cosciente e intenzionale ; in altri termini , il manifestarsi del tempo
sovrastorico corrisponde al salto da un tempo locale , che si reputa globale , a
più tempi locali che determinano nelle loro interazioni un sistema globale
sovraepocale intenzionale che può interagire con tutti i sistemi locali ,
compreso quello di partenza , in modo autonomo... " .
Tutti gli esseri che esistono in questo nostro
universo sono costituiti da assoluto e relativo . Voler separare le due cose
significa non tener conto della ' profondità ' della realtà in cui viviamo
.
Il diritto si pone anch'esso all'interno di questo
binomio e , come un ago della bilancia , oscilla ora verso un polo ora verso
l'altro . Da una parte abbiamo la realtà locale del diritto , il suo campo
ristretto di validità , dall'altra abbiamo un diritto naturale o divino , che si
presuppone esteso a tutta l'umanità .
Il concetto di sovrastoria , relazionando tempi
locali e tempi globali , dà la possibilità di svincolare le norme da un unico
sistema di riferimento politico-economico-giuridico , e consente la
contemporaneità di più sistemi giuridici ed addirittura la creazione di un nuovo
sistema del diritto , più generale e onnicomprensivo , pur senza rifiutare la
situazione particolare .
Il tempo storico incatena l'uomo e la sua capacità
decisionale in un unico tempo epocale : le scelte ed i giudizi di valore
risultano parziali e soffocati dalle pressioni ideologiche vigenti .
In realtà l'uomo soltanto in minima parte subisce
l'influenza temporale : infatti ogni persona cosciente possiede una propria
volontà del tempo e con la propria ragione , memoria , fantasia , è capace di
creare altri sistemi di riferimento epocali , già esistiti o non ancora , in cui
collocare il fondamento delle sue decisioni .
La vera realtà dell'uomo è sovrastorica ,
compresenza di più tempi in un solo tempo storico . Quest'ultimo per tale
motivo perde la sua assoluta linearità e genera all'interno del normale
dinamismo evolutivo una proliferazione di universi temporali alternativi , che
danno all'essere umano una originale libertà di scelta e di esistenza .
Con la sovrastoria è impossibile avere un individuo totalmente condizionato dal
sistema ideologico epocale : avremo invece una persona che agisce con la sua
volontà del tempo , costruendo sistemi di riferimento epocali mutevoli .
Tutto questo prelude al passaggio da un diritto
esteriore , coercitivo , ad un diritto interiore , propositivo e direzionale .
Inoltre , mediante il concetto di sovrastoria , l'uomo pur non possedendo
completamente la visione e conoscenza della Legge e dell'Amore di Dio ,
raggiunge un grado di consapevolezza maggiore . Infatti , l'essere
svincolati da un solo sistema di giudizio epocale , espande notevolmente
l'orizzonte della coscienza giuridica , corroborando un nuovo senso della
giustizia , non più limitato da un solo sistema di riferimento , bensì evoluto
nella pluralità dei sistemi epocali ipotizzabili .
Concludendo , il concetto di sovrastoria è il
superamento di un'unica e rigida prospettiva storica per il raggiungimento di
una evolutiva ' sincronicità sovraepocale ' , cioè della sintesi di
sistemi di esistenza locali con sistemi di esistenza globali .
Capitolo terzo
IL DIRITTO SOVRASTORICO
La tesi , enunciata già nel primo capitolo , è la
seguente : " La Legge e l'Amore di Dio sono il fondamento del Diritto
Sovrastorico , la cui struttura è costituita dai concetti di ' ordine
sovrastorico ' e ' unità nella varietà ' " .
Nel diritto sovrastorico opera il principio di '
sincronicità universale ' , che ha un carattere evolutivo , per cui più tempi di
esistenza si uniscono e si fondono per generare , rispetto una particolare
situazione , un particolare sistema di riferimento categoriale sovraepocale .
Ciò assolve alla funzione fondamentale del diritto ,
che è quella di consentire ad ognuno la possibilità di affermare la propria
personalità e di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della
società .
Fino ad oggi il diritto , le norme , sono state
intese e percepite dal popolo come un sistema coercitivo esteriore che vincola e
punisce chi non rispetta il regolamento . E' raro che qualcuno intraveda
nel sistema giuridico odierno anche una giustiza adatta non solo a punire ma
anche a premiare chi agisce in modo esemplare nel rispetto dell'umanità .
Dice a proposito P. Ubaldi nel libro ' La grande
sintesi ' : " ...Il sistema delle leggi esteriori e formali ha dato tutto il suo
rendimento . E' necessario passare al sistema delle leggi sostanziali interiori
, che non funzionano per coazione e repressioni a-posteriori , ma per
convinzione e prevenzione , che agiscono non dopo l'azione ma prima , alla
radice dell'azione , nel campo delle cause e delle motivazioni... " .
Anticamente gli ebrei concepivano la legge come un
' insegnamento ' dato da Dio agli uomini per regolare la propria condotta .
In seguito , con il Vangelo di Cristo , il rapporto tra gli uomini e la legge si
modificò .
La legge , da esterna all'uomo e scolpita su tavole
di pietra , divenne interiore , ' scritta in fondo ai cuori ' , in maniera tale
che tutti la potevano conoscere . Sempre per il Vangelo , sotto l'impulso
dello Spirito Santo anche i cuori cambieranno e , nel tempo , osserveranno
le leggi e le disposizioni di Dio . In tal maniera la legge giunge a
compimento ad imitazione della perfezione di Dio .
L'ideale morale dei due comandamenti : 1) Amare Dio
e 2) Amare il prossimo come se stesso , sussiste riassunto nel
' precetto dell'amore ' che rappresenta la pienezza della legge .
Attraverso la buona fede i credenti giungono alla giustizia . La Legge e
l'Amore di Dio , con il significato sopra descritto , sono intesi a fondamento
del diritto sovrastorico .
Il diritto sovrastorico , in tale prospettiva
evangelica , si pone come momento di passaggio da un diritto storico (
decisamente soggetto alle forze politiche contingenti , esteriore , coercitivo ,
per sua natura imperfetto e limitato ) ad un diritto divino ( soggetto solo a
Dio ed alla sua perfetta legge di amore universale , interiore ma infinita ) .
Il diritto sovrastorico è consapevole che i tempi non sono ancora maturi per la
realizzazione collettiva della legge evangelica e che , anche se essa è
attuabile nella coscienza individuale , stenta a decollare nella coscienza
collettiva .
Ciò è dovuto al regime di lotta e competizione cui è
soggetta la nostra società , ancora divisa in tante nazioni che si contendono la
ricchezza ed il potere su di un pianeta che nel frattempo rischia la morte
ecologica ed il collasso energetico . Ma tutto questo è dovuto anche
all'immaturità della nostra coscienza , al suo essere ancora legata agli istinti
aggressivi e violenti . Comunque il tempo darà ragione alle forze positive
in grado di preservare e assicurare la sopravvivenza dell'umanità .
In tale contesto il diritto sovrastorico mira ad un
primo capovolgimento dell'unidirezionale diritto storico , tentando di giungere
ad un diritto più generale già , per certi versi , interiore .
Il diritto sovrastorico non deve essere confuso con
il diritto internazionale : mentre quest'ultimo mira a regolare i rapporti tra
le nazioni ed a determinare i diritti universali dell'uomo partendo da un punto
di vista storico unico , il primo attinge da tutte le epoche possibili (
passate , presenti , e future ) e da tutti i livelli di realtà ( fisici e
spirituali ) in un'ottica in cui l'uomo non è il solo essere soggetto alla legge
.
Infatti l'uomo partecipa di una realtà complessa con
cui è interdipendente e non tenerne conto porta inevitabilmente alle catastrofi
ecologiche contemporanee o a variegate schizofrenie della verità morale .
L'uomo è parte di un universo in cui agiscono determinati principi e leggi
particolari che convergono poi tutti in una legge universale che è quella
dell'amore reciproco . Le leggi si sviluppano nei diversi livelli in
vario modo e risulta opportuno agire all'unisono con tutto il sistema cosmico .
E' anche utile immaginare un futuro in cui gli
esseri umani attueranno un'espansione galattica mediante voli iperspaziali
condistorsioni dell'unico sistema storico di riferimento . A tale aumento
della complessità potrebbe essere indispensabile servirsi di un diritto
sovrastorico , svincolato da una sola epoca di riferimento e generato dalla
interazione di più sistemi epocali . La maggiore apertura che seguirà
all'applicazione del diritto sovrastorico farà sviluppare una nuova
consapevolezza interiore del diritto universale , che nel tempo si uniformerà
alla legge di amore di Dio .
Il diritto sovrastorico è già un diritto interiore
in quanto nasce svincolato dal sistema epocale vigente , come sintesi di più
sistemi locali che danno origine ad un nuovo sistema globale e che , pertanto ,
richiede un salto dalla realtà fisica a quella spirituale per consentire la
consapevolezza di un libero sistema di riferimento sovraepocale .Tale
applicazione del principio di ' sincronicità universale ' agisce sia nella
coscienza dell'individuo , sia nella coscienza della intera collettività .
Non ci si sente più solo parte di un'unica esistenza storica , ma comincia la
sensazione di partecipare ad una armonia universale che ingloba tempo e spazio
in un ordine sovrastorico che investe tutti i piani dell'esistenza .
Questo ordine sovrastorico non è esterno alle cose
ma è compreso , sottende tutte le cose dando all'insieme l'unità senza perdere
la varietà . Così tutti gli esseri umani , tutte le entità dell'universo
sono uniti da una medesima legge che non distrugge ma anzi alimenta la
creatività e la diversità individuale . Solo quando si procede
contro l'ordine , contro l'unità sovrastorica , dobbiamo attenderci una reazione
del sistema cosmico per riportare la situazione , con giustizia , all'armonia
originaria .
Passiamo ora da questa visione generale del diritto
sovrastorico ad una sua possibile applicazione particolare per esemplificarne il
funzionamento e le potenzialità .
Ormai diamo per scontato che le elezioni elettorali
, per esempio parlamentari , debbano investire una ben precisata classe di età e
di persone con particolari attributi : che siano persone mature , ' esperti '
della vita , che abbiano un titolo , una famiglia , un passato autorevole ,
meglio ancora se politico , e così via . Come si vede le elezioni sono
minate alle fondamenta da pregiudizi storico-epocali : mentre il parlamento
dovrebbe essere il luogo ove abbiamo tutti i rappresentanti del popolo , notiamo
chiaramente che ciò avviene solo per una particolare classe di persone , con
particolari attitudini e con una particolare età . Risultato :
appiattimento della varietà del popolo in una falsa unità rappresentata da un
serioso apparato parlamentare . Invece , basta guardarsi intorno per
osservare che il popolo è costituito da bambini , adolescenti ,studenti , mamme
, nonni , contadini , scienziati , artisti , inventori , ecc. ecc. , tutte
categorie mal rappresentate in parlamento .
Se prendiamo soltanto le categorie per età abbiamo
che noi dovremmo avere in parlamento , per ben esprimere le esigenze del popolo
, come minimo una rappresentanza di bambini , di adolescenti , insomma di tutte
le età . Ogni fascia di età ha proprie esigenze ed un proprio modo di
vedere il mondo : nei nostri termini , un diverso sistema di riferimento
categoriale epocale . Ora , il diritto storico non consente , non prevede
, l'interazione di più sistemi di riferimento e vincola tutto il popolo
all'ordinamento di un'unica fascia di età . Al contrario il diritto
sovrastorico ammette e sostiene , col principio dell'unità nella varietà , la
possibilità della compresenza di più sistemi di riferimento categoriali , che
saranno poi integrati in un unico ordinamento sovrastorico , metacategoriale ,
congruente con la legge di amore di Dio . Pensate un po' a quante
belle leggi per i bambini sarebbero capaci di fare i loro rappresentanti , della
stessa età , avendo la stessa scala di valori e gli stessi sogni e obiettivi !
Questo vuole essere un esempio di come il
considerare diverse entità storiche individuali , all'interno di uno stesso
sistema epocale , già comporta un cambiamento del modo di intendere il diritto .
Si pensi poi cosa può accadere nel campo sovrastorico generale !
Ogni individuo , ogni gruppo etno-culturale , ogni
nazione , ogni pianeta ha un suo particolare sistema di riferimento categoriale
epocale .
Un popolo con a capo un tiranno avrà una concezione
del diritto legata al passato ed alle epoche con poteri governativi assoluti ;
riprenderà vecchie tradizioni e usanze che convalideranno la forza e la
coercizione a fondamento della legge .
Invece un popolo con a capo un profeta spirituale ,
ad esempio Gandhi , avrà un rinnovamento della concezione del diritto , anzi
tenterà persino di attuare un sistema di valori spirituali legato all'amore e
alla non-violenza , principi che avvicinano all'attuazione del Vangelo .
Oppure , un popolo che vorrà trasformare il proprio
sistema legislativo non dovrà più sottomettersi alle restrittive condizioni del
suo tempo storico ma , con lungimiranza , con lucidità scientifica , con la
speranza nel progresso potrà ipotizzare dei sistemi epocali alternativi migliori
del suo e determinare mediante inferenze sovraepocali un nuovo diritto , che noi
chiamiamo sovrastorico , adeguato alle nuove potenzialità e ai nuovi obiettivi
di sviluppo civile .
Con il diritto sovrastorico il sistema giuridico di
un popolo diventa più flessibile e aperto alla sperimentazione di rapporti più
evoluti e responsabili : il diritto diventa così propositivo e creativo e non
più soltanto un rigido regolamento coercitivo .
L'ingresso del diritto sovrastorico nella storia lo
abbiamo avuto nel passato con la Rivoluzione francese : impreparati gli uomini
dell'epoca ad un tale evento ben presto degenerarono , ed i principi di libertà
, uguaglianza e fraternità furono calpestati . Comunque si posero le basi
a tutti quei diritti che ancora oggi dobbiamo difendere e affermare
concretamente .
Un altro ingresso sovrastorico nella storia , quello
fondamentale per tutta l'umanità , è l'avvento del Vangelo . Con Cristo il
tempo ha incontrato l'eternità e l'uomo ha conosciuto la legge di amore di Dio :
il tempo escatologico si è rivelato nel tempo storico .
Mentre dapprima esisteva solo " un individuo -
inserito in una famiglia - inserito in uno stato " , ora abbiamo " Dio -
inserito nell'individuo - inserito in una famiglia - inserito in uno stato -
inserito nella legge di amore di Dio " .
Dio comprende ed è compreso , ciò comporta una
interazione omogenea di livelli diversi : l'oggettivo si incontra con il
soggettivo , l'assoluto con il relativo .
Il diritto sovrastorico tende a far comprendere la
manifestazione della legge di Dio ai diversi livelli di realtà , una legge
interiore che è dentro di noi e che ci sostiene e ci dirige verso la buona
azione se l'ascoltiamo . Certo è che con l'attuazione del diritto
sovrastorico diventerà molto più difficile per un'unica forza politica imporre
agli altri la propria volontà , poiché al monismo totalitario con il concetto di
sovrastoria si sostituisce il pluralismo democratico e la libertà sovrastorica .
Il diritto sovrastorico infrange la frontiera ( n -
1 ) dimensionale del tempo storico e riconnette pienamente l'individuo alla
società , al cosmo e alla legge universale dell'amore di Dio .
La ricerca sulle modalità di attuazione del diritto
sovrastorico è tutta da svolgere ed occorreranno anni e anni per perfezionare
tale nuova maniera di intendere il diritto .
Esiste ( sviluppata da me nel libro ' Arte , tempo e
simulazione ' ) una teoria della scienza cronologica in grado di consentire
l'interazione sovrastorica di più sistemi di riferimento categoriali epocali ,
in grado di dare un'efficacia scientifica alla costruzione di nuovi sistemi di
riferimento epocali per il diritto sovrastorico .
Comunque il discorso è aperto ed è in evoluzione e
continua trasformazione , poiché il diritto sovrastorico deve essere sempre
considerato come un momento teorico e giuridico di passaggio dal diritto storico
all'attuazione della legge di amore di Dio .
Per tale motivo il metodo sovrastorico non teme
l'imperfezione , ma fonda la sua validità proprio sulla capacità di superamento
del diritto tradizionale e sulla possibilità che offre all'umanità di
avvicinarsi maggiormente all'interiorizzazione della legge , svincolata da
influenze locali , e di assaporare la giustizia riposta nell'Amore di Dio .
CONCLUSIONE
Come si è visto , lo scopo prefissato non è semplice
: si tratta di sostituire nella nostra civiltà ad una legge esteriore
prevalentemente repressiva , un nuovo concetto di legge interiore , orientativa
per il comportamento umano .
Il Vangelo ha posto le basi perché questo avvenga :
ora sta a noi aprire i cuori e recepire il messaggio .
Il diritto sovrastorico vuole essere un contributo
in questa direzione , cerca di promuovere lo sganciamento della legge da un
parziale sistema locale storico e di aprire la mente umana alla possibilità di
un comportamento che può scaturire da una realtà più complessa , sovrastorica ,
che ha alla base più sistemi di riferimento epocali e , quindi , una maggiore
obiettività e verità .
Spero che l'idea ( da sviluppare ) di un diritto
sovrastorico si possa rivelare utile , nel prossimo futuro , per spianare la
strada alla realizzazione di un diritto spirituale universale .
Carlo Sarno
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FONTE : Saggio " Diritto
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scritto nel 1990 dopo la caduta del " muro " di Berlino .
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